Biodegradabilita' - Tossicita' - Contenuto di composti di fosforo - Sostituenti dei composti di fosforo 1. Sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 2, primo comma, della legge i tensioattivi sintetici presenti nei detersivi. I metodi per la determinazione della biodegradabilita' e le relative tolleranze sono fissati secondo le modalita' stabilite dall'art. 4 della legge. 2. Con le stesse modalita' sono definiti i criteri di valutazione della tossicita' di cui all'art. 2, secondo comma, della legge. A tal fine i produttori di preparati per lavare devono comunicare ai Ministeri della sanita' e dell'ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco delle materie prime utilizzate nei vari formulati in produzione alla data di entrata in vigore del presente regolamento; i produttori devono altresi' provvedere agli opportuni aggiornamenti nel tempo di detto elenco, comunicando ai Ministeri della sanita' e dell'ambiente le eventuali ulteriori materie prime utilizzate nei detersivi, in concomitanza con la loro messa in produzione. Il Ministero della sanita', anche su indicazione del Ministero dell'ambiente, puo' richiedere ai produttori di detersivi ulteriori informazioni o chiarimenti. 3. I detersivi, per cio' che concerne i composti di fosforo ed i loro sostituenti presenti nei formulati, devono rispondere alle prescrizioni della vigente normativa di settore. I relativi metodi di controllo sono fissati secondo le modalita' stabilite dall'art. 4 della legge.
Testo vigente dal 13 luglio 1989
