L'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 108 (Consiglio di amministrazione della cassa delle ammende). - La cassa e' amministrata da un consiglio composto:

  • a)dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
  • b)da un rappresentante del Ministero del tesoro;
  • c)da un rappresentante del Ministero dell'interno. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena. Per ciascun componente del consiglio e' nominato un supplente. Nessuna indennita' o retribuzione e' dovuta alle persone suddette".

Testo vigente dal 7 luglio 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-18;248~art33 · fonte del testo