L'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 108 (Consiglio di amministrazione della cassa delle ammende). - La cassa e' amministrata da un consiglio composto:
- a)dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
- b)da un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c)da un rappresentante del Ministero dell'interno. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena. Per ciascun componente del consiglio e' nominato un supplente. Nessuna indennita' o retribuzione e' dovuta alle persone suddette".
Testo vigente dal 7 luglio 1989
