Art. 1
Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346, di seguito denominato "decreto", ed il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, di seguito denominata "legge", sono modificati secondo quanto disposto dai seguenti articoli.
Testo vigente dal 30 luglio 1997
