Art. 11 — Rapporti con le associazioni di volontariato
Per la realizzazione dei suoi scopi, il Fondo, qualora risulti indispensabile, puo' ricorre al supporto di associazioni di volontariato senza fini di lucro iscritte nei registri previsti dalla legge. L'attivita' di supporto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Fondo.
Testo vigente dal 18 gennaio 2011
