Art. 41 — Punteggio di merito
Le prove di cui all'art. 40 si intendono superate qualora il candidato abbia riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna prova ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.
Testo vigente dal 27 giugno 1987
