Art. 32 — Inquadramento degli aggregati
Il personale della Polizia di Stato, che alla data di entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986, n. 668, svolge servizio nella banda musicale in qualita' di aggregato, quale appartenente all'ex fanfara, puo' essere inquadrato, a domanda, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto legislativo, nella terza parte B del ruolo degli esecutori, in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale stesso, con corrispondente indisponibilita' di altrettanti posti nella stessa terza parte B. L'anzianita' di servizio nel ruolo degli esecutori della banda musicale del personale di cui al comma 1 decorre dalla data di inquadramento nel ruolo stesso.
Testo vigente dal 27 giugno 1987
