Art. 2 — Sportello unico doganale e dei controlli

I controlli di cui all'articolo 20, commi 1 e 3, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, sono assicurati dallo sportello unico doganale di cui all'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, denominato «Sportello unico doganale e dei controlli (SUDOCO)». Ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' delle relative regole tecniche, il coordinamento per via telematica dei controlli, di cui al comma 1, e' realizzato mediante accordi di cooperazione finalizzati all'interoperabilita', tramite il Sistema pubblico di connettivita' e cooperazione (SPC) di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tra il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e i sistemi delle amministrazioni e organi dello Stato interessati. In caso di indisponibilita' dei sistemi informativi, sono assicurate procedure di soccorso sostitutive da individuare in sede di definizione dei sistemi negli accordi di cooperazione, di cui al comma 2.

Testo vigente dal 31 dicembre 2021

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2021-12-29;235~art2 · fonte del testo