Art. 4 — Disposizioni finali
La denuncia di inizio di attivita' di cui all'articolo 2 e l'autorizzazione di cui all'articolo 3 valgono anche come autorizzazione ai fini di cui al secondo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. In caso di violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 2 e 3, salvo quanto previsto da specifiche norme, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10 della legge. L'organo comunale competente ordina la cessazione delle attivita' di cui agli articoli 2 e 3 svolte in assenza di denuncia di inizio attivita' o di autorizzazione, nonche' ogni qualvolta si riscontri la mancanza dei requisiti necessari.
Testo vigente dal 20 giugno 2001
