Art. 11 — Soggetti legittimati all'accesso
I soggetti che possono accedere ai dati conservati nel SIM sono:
- a)l'autorita' giudiziaria;
- b)l'autorita' di pubblica sicurezza;
- c)le regioni e le province autonome;
- d)gli enti locali;
- e)le prefetture - uffici Territoriali del Governo;
- f)il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- g)il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Il Ministero, nei limiti di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, puo' comunicare i dati contenuti nel SIM alle altre amministrazioni pubbliche e agli organismi internazionali che svolgono attivita' relative ai minori stranieri non accompagnati, quando cio' si renda necessario per il migliore perseguimento dell'interesse del minore. Le condizioni e le modalita' di condivisione delle informazioni sono regolate, nel rispetto di quanto previsto dal codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa che escludano comunque la possibilita' di duplicazione massiva dei dati o la costituzione di banche dati derivate dal SIM.
Testo vigente dal 29 febbraio 2024
