I soggetti che possono accedere ai dati conservati nel SIM sono:

  • a)l'autorita' giudiziaria;
  • b)l'autorita' di pubblica sicurezza;
  • c)le regioni e le province autonome;
  • d)gli enti locali;
  • e)le prefetture - uffici Territoriali del Governo;
  • f)il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
  • g)il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Il Ministero, nei limiti di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, puo' comunicare i dati contenuti nel SIM alle altre amministrazioni pubbliche e agli organismi internazionali che svolgono attivita' relative ai minori stranieri non accompagnati, quando cio' si renda necessario per il migliore perseguimento dell'interesse del minore. Le condizioni e le modalita' di condivisione delle informazioni sono regolate, nel rispetto di quanto previsto dal codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa che escludano comunque la possibilita' di duplicazione massiva dei dati o la costituzione di banche dati derivate dal SIM.

Testo vigente dal 29 febbraio 2024

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2023-12-27;231~art11 · fonte del testo