Il presente regolamento disciplina i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle materie di competenza indicate all'articolo 32, comma 1-bis, e all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e all'articolo 9, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47. Per «minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato», di seguito «minore straniero non accompagnato», si intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che e' altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, come previsto dall'articolo 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47. Per «minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato», di seguito denominato «minore accolto», s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea, di eta' superiore a sei anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorche' il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o piu' adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento. Per «Testo unico» si intende il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Per «Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM)» si intende la banca dati istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 9, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47. Per «Ministero» si intende il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Testo vigente dal 29 febbraio 2024

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2023-12-27;231~art1 · fonte del testo