Con l'osservanza dei criteri di archiviazione di cui all'art. 17, gli atti e documenti possono, se necessario, essere microfilmati o memorizzati su supporti magnetici allo scopo di assicurare piu' agevoli ricerche, consultazioni e trattamenti dei contenuti, nonche' la loro conservazione. Qualora atti e documenti vadano distrutti per qualsiasi evento, le suddette trascrizioni hanno il valore riconosciuto dalla legge.

Testo vigente dal 1 agosto 1991

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231~art18 · fonte del testo