Art. 18 — Custodia di atti e documenti
Con l'osservanza dei criteri di archiviazione di cui all'art. 17, gli atti e documenti possono, se necessario, essere microfilmati o memorizzati su supporti magnetici allo scopo di assicurare piu' agevoli ricerche, consultazioni e trattamenti dei contenuti, nonche' la loro conservazione. Qualora atti e documenti vadano distrutti per qualsiasi evento, le suddette trascrizioni hanno il valore riconosciuto dalla legge.
Testo vigente dal 1 agosto 1991
