Art. 84 — Traduzioni
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42-bis della legge e dalle altre disposizioni normative che regolano la materia, le traduzioni dei detenuti e degli internati si effettuano con le modalita' stabilite con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Testo vigente dal 22 agosto 2000
