Art. 21 — Disposizioni finali

Fermi restando i vincoli previsti per le nuove assunzioni dall'articolo 20, all'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le diposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Testo vigente dal 19 gennaio 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-11-15;224~art21 · fonte del testo