Art. 21 — Abrogazioni

Sono abrogate le seguenti norme:

  • a)in relazione al Capo I:
  • 1)il comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «, il cui ammontare non puo' comunque superare il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa»;
  • 2)la lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
  • 3)il comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,»;
  • 4)il primo periodo del comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «con esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,»;
  • 5)il secondo periodo del comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,»;
  • 6)il comma 2-quater dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole da: «ivi comprese» fino alle seguenti: «dal comma 11»;
  • 7)il comma 7 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
  • 8)il comma 8 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
  • 9)il comma 9 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
  • 10)il comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
  • 11)il comma 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
  • 12)il comma 12 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
  • 13)il comma 15-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
  • 14)il comma 1 dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, limitatamente alle parole: «dall'articolo 3, comma 11, e»;
  • 15)l'articolo 2 della legge 15 novembre 1993, n. 466;
  • 16)il secondo periodo del comma 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • b)in relazione al Capo II:
  • 1)le parole da: «La quota spettante» a: «ai sensi della presente legge: » dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono soppresse;
  • 2)il comma 13 dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112;
  • 3)il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680;
  • 4)il comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410;
  • c)in relazione al Capo III:
  • 1)i commi 3, 8, 10, 14 e 15 dell'articolo 5, l'articolo 6 e l'articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62;
  • 2)gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 9, i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142;
  • 3)l'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;
  • 4)l'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Testo vigente dal 23 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-11-25;223~art21 · fonte del testo