Art. 21 — Abrogazioni
Sono abrogate le seguenti norme:
- a)in relazione al Capo I:
- 1)il comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «, il cui ammontare non puo' comunque superare il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa»;
- 2)la lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- 3)il comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,»;
- 4)il primo periodo del comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «con esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,»;
- 5)il secondo periodo del comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,»;
- 6)il comma 2-quater dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole da: «ivi comprese» fino alle seguenti: «dal comma 11»;
- 7)il comma 7 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- 8)il comma 8 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- 9)il comma 9 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- 10)il comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- 11)il comma 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- 12)il comma 12 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- 13)il comma 15-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- 14)il comma 1 dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, limitatamente alle parole: «dall'articolo 3, comma 11, e»;
- 15)l'articolo 2 della legge 15 novembre 1993, n. 466;
- 16)il secondo periodo del comma 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- b)in relazione al Capo II:
- 1)le parole da: «La quota spettante» a: «ai sensi della presente legge: » dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono soppresse;
- 2)il comma 13 dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112;
- 3)il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680;
- 4)il comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410;
- c)in relazione al Capo III:
- 1)i commi 3, 8, 10, 14 e 15 dell'articolo 5, l'articolo 6 e l'articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62;
- 2)gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 9, i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142;
- 3)l'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;
- 4)l'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
Testo vigente dal 23 dicembre 2010
