Art. 19 — Disposizioni transitorie

Le agevolazioni di credito gia' concesse, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, e della legge 7 marzo 2001, n. 62, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni ivi contenute fino all'esaurimento delle relative procedure. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al Comitato di cui all'articolo 16 sono altresi' attribuite le competenze sui procedimenti ancora in atto relativi ad agevolazioni di credito concesse ai sensi del comma 1.

Testo vigente dal 23 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-11-25;223~art19 · fonte del testo