Art. 7 — Rilascio della licenza

La licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche e le relative abilitazioni sono rilasciate dall'ENAV. Il conseguimento della licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche e' subordinato al superamento degli esami teorici di cui all'articolo 9. L'istruttoria per il rilascio della licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche viene effettuata dall'ENAV sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione. La licenza non puo' essere rilasciata a coloro che siano stati condannati a pena detentiva superiore a cinque anni per delitti non colposi, nonche' a coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza personale o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Testo vigente dal 9 agosto 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-04-13;222~art7 · fonte del testo