Art. 54 — Assunzioni obbligatorie

Per le assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 12 giugno 2001

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-27;220~art54 · fonte del testo