Art. 19 — Adempimenti dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall'unita' sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare nel termine e con le modalita' stabilite dal bando di concorso e in carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

  • a)i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;
  • b)certificato generale del casellario giudiziale;
  • c)altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parita' di valutazione. I candidati dichiarati vincitori hanno facolta' di richiedere all'amministrazione che ha bandito il concorso, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dell'articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'unita' sanitaria locale o l'azienda ospedaliera, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sara' indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'unita' sanitaria locale o l'azienda ospedaliera comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Testo vigente dal 12 giugno 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-27;220~art19 · fonte del testo