Art. 62 — Uniforme da lavoro estiva
L'uniforme da lavoro estiva (L.E.) e' costituita dai seguenti capi:
- a)berretto blu di panno con visiera lunga;
- b)maglietta bianca con maniche corte;
- c)tuta blu;
- d)calze corte blu;
- e)scarpe alte nere. A bordo possono essere calzate le scarpe antisdrucciolevoli. In caso di necessita' possono essere calzati gli stivaletti in gomma.
Testo vigente dal 17 febbraio 1990
