Art. 2 — Requisiti di sicurezza
L'adeguamento, secondo il criterio di compatibilita' con le caratteristiche e le strutture degli edifici esistenti, dovra' assicurare, indipendentemente dall'evoluzione dello stato dell'arte e della buona tecnica, successive al 1990, i seguenti requisiti essenziali affinche' gli obiettivi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile, risultino garantiti in conformita' della normativa UNI-CIG:
- a)l'idoneita' della ventilazione, adeguata alla potenza termica degli apparecchi istallati, in relazione alla tipologia degli apparecchi stessi;
- b)l'idoneita' della aerazione, negli ambienti dove sono istallati gli apparecchi per i quali necessitano tali sistemi;
- c)l'efficienza dei sistemi di smaltimento e delle aperture di scarico dei prodotti della combustione, adeguati alla potenza termica degli apparecchi istallati;
- d)la tenuta degli impianti interni di distribuzione del gas combustibile;
- e)la funzionalita' e l'esistenza dei dispositivi di controllo fiamma, ove previsti.
Testo vigente dal 9 luglio 1998
