Art. 2 — Requisiti di sicurezza

L'adeguamento, secondo il criterio di compatibilita' con le caratteristiche e le strutture degli edifici esistenti, dovra' assicurare, indipendentemente dall'evoluzione dello stato dell'arte e della buona tecnica, successive al 1990, i seguenti requisiti essenziali affinche' gli obiettivi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile, risultino garantiti in conformita' della normativa UNI-CIG:

  • a)l'idoneita' della ventilazione, adeguata alla potenza termica degli apparecchi istallati, in relazione alla tipologia degli apparecchi stessi;
  • b)l'idoneita' della aerazione, negli ambienti dove sono istallati gli apparecchi per i quali necessitano tali sistemi;
  • c)l'efficienza dei sistemi di smaltimento e delle aperture di scarico dei prodotti della combustione, adeguati alla potenza termica degli apparecchi istallati;
  • d)la tenuta degli impianti interni di distribuzione del gas combustibile;
  • e)la funzionalita' e l'esistenza dei dispositivi di controllo fiamma, ove previsti.

Testo vigente dal 9 luglio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-05-13;218~art2 · fonte del testo