L'Ente poste, entro il ventesimo giorno dalla scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 4, trasmette alle ragionerie provinciali dello Stato il mandato collettivo di cui all'articolo 2 con annotazione dell'importo effettivamente pagato, corredato delle singole ricevute di pagamento quietanzate, con relativo elenco, e, per i pagamenti effettuati con accreditamento su conto corrente postale, distinti elenchi con gli stessi dati contenuti per ogni assistito nel supporto magnetico di cui all'articolo 2, comma 1, perche' siano accertate la legittimita' e la regolarita' dei pagamenti. L'Ente poste restituisce nel contempo alle prefetture le ricevute predisposte, relative ai ratei non riscossi, per gli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 4. Le ragionerie provinciali dello Stato, effettuati i riscontri di competenza, inoltrano al Ministero dell'interno apposita attestazione riguardante le somme effettivamente pagate, per l'emissione del mandato relativo al rimborso. I rapporti finanziari tra il Ministero dell'interno e l'Ente poste continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n. 854 del 1973, fino a quando sara' operativa la convenzione prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n. 71. Da tale momento di efficacia della menzionata convenzione debbono considerarsi sostituite le disposizioni della citata legge n. 854 del 1973 incompatibili con le previsioni della convenzione medesima.

Testo vigente dal 14 luglio 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;216~art5 · fonte del testo