I beneficiari delle provvidenze indicate nell'articolo 1, comma 1, all'atto della riscossione, rilasciano quietanza delle rispettive quote e l'ufficiale pagatore appone sulle ricevute di pagamento data e timbro dell'agenzia e la propria firma. Il tutore o il rappresentante legale o la persona delegata alla riscossione sottoscrivono, all'atto della quietanza, apposita dichiarazione di esistenza in vita del titolare del beneficio.

Testo vigente dal 14 luglio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;216~art3 · fonte del testo