Art. 4 — Operazioni di chiusura
Per le operazioni di chiusura della gestione dei fondi scorta di cui agli articoli 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, da parte degli uffici competenti secondo i rispettivi ordinamenti, le disposizioni di cui al titolo XII, capo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate istruzioni amministrative e contabili in ordine all'esecuzione delle operazioni di chiusura delle gestioni dei fondi scorta.
Testo vigente dal 28 settembre 2002
