Art. 2
Clausola di neutralita' finanziaria Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Autorita' svolge le attivita' previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 8 gennaio 2025
