Art. 3 — Disposizioni transitorie e finali

Il Ministero provvede al conferimento della titolarita' delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalita', le procedure e i criteri previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'organizzazione degli uffici di secondo livello del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' adeguata alle modifiche previste dal presente regolamento. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e i provvedimenti di attribuzione della titolarita' delle stesse in corso di efficacia alla medesima data sono fatti salvi fino all'efficacia del decreto di cui al comma 2 e alla definizione delle procedure di conferimento della titolarita' delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento della titolarita' delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, le strutture gia' esistenti proseguono lo svolgimento delle ordinarie attivita' con le risorse umane e strumentali loro assegnate dalla normativa vigente.

Testo vigente dal 11 dicembre 2021

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2021-11-19;211~art3 · fonte del testo