Art. 19 — Radiazione dal servizio

I materiali di armamento e munizionamento obsoleti o comunque non piu' utilizzabili sono radiati dal servizio con decreto del direttore generale per l'economia montana e per le foreste - capo del Corpo forestale dello Stato. Il capo del Corpo forestale dello Stato puo' altresi' disporre l'alienazione delle armi e delle munizioni radiate o dichiarate fuori uso secondo le disposizioni in materia, ovvero la cessazione delle stesse armi alle Forze armate anche per la rottamazione.

Testo vigente dal 28 marzo 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-07;210~art19 · fonte del testo