Art. 19 — Radiazione dal servizio
I materiali di armamento e munizionamento obsoleti o comunque non piu' utilizzabili sono radiati dal servizio con decreto del direttore generale per l'economia montana e per le foreste - capo del Corpo forestale dello Stato. Il capo del Corpo forestale dello Stato puo' altresi' disporre l'alienazione delle armi e delle munizioni radiate o dichiarate fuori uso secondo le disposizioni in materia, ovvero la cessazione delle stesse armi alle Forze armate anche per la rottamazione.
Testo vigente dal 28 marzo 1994
