L'Amministrazione della pubblica istruzione assicura una preventiva, costante e tempestiva informazione ai sindacati piu' rappresentativi, che organizzano su scala nazionale le categorie del personale ispettivo tecnico periferico direttivo, docente, educativo e non docente delle istituzioni scolastiche ed educative, con particolare riferimento alle materie che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, la politica degli organici, il funzionamento dei servizi e le innovazioni tecnologiche inerenti all' organizzazione del lavoro. A livello centrale l'informazione e' assicurata attraverso incontri periodici, in cui potra' essere effettuata anche la verifica delle modalita' e dei tempi di applicazione delle intese contrattuali. A livello regionale e provinciale l'informazione e' assicurata attraverso le commissioni sindacali previste, rispettivamente, dall'art. 6 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e dall'art. 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463. Si osservano le norme procedurali di cui al citato art. 24 della legge n. 463 del 1978. In occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica o di modifica dei sistemi preesistenti, concernenti i servizi amministrativi della scuola, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle loro caratteristiche generali. Potranno essere altresi' costituiti gruppi misti con funzioni consultive. L'informazione sara' fornita secondo modalita' tali da assicurare, in ogni caso, la continuita' dell'azione amministrativa.

Testo vigente dal 1 giugno 1987

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209~art20 · fonte del testo