Art. 6 (Allegato C)
[1]Sospensione ed esclusione degli scioperi
[2]Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali che, a giudizio delle singole organizzazioni sindacali, rivestano carattere di particolare gravita'. Per gli stessi motivi e con le stesse modalita' di valutazione, le organizzazioni sindacali si impegnano ad escludere il ricorso a qualsiasi iniziativa di lotta. In caso di controversie o conflitti sindacali in atto, le organizzazioni sindacali si impegnano ad esperire nella competente sede negoziale, ogni tentativo per dare adeguate e persuasive soluzioni ai problemi aperti al fine di evitare il ricorso ad ogni forma di lotta nella fase finale dell'anno scolastico con particolare riferimento ai periodi degli esami di Stato e alla relativa certificazione che rivestono una peculiare rilevanza sociale.
Testo vigente dal 1 giugno 1987
