[1]Sospensione ed esclusione degli scioperi

[2]Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali che, a giudizio delle singole organizzazioni sindacali, rivestano carattere di particolare gravita'. Per gli stessi motivi e con le stesse modalita' di valutazione, le organizzazioni sindacali si impegnano ad escludere il ricorso a qualsiasi iniziativa di lotta. In caso di controversie o conflitti sindacali in atto, le organizzazioni sindacali si impegnano ad esperire nella competente sede negoziale, ogni tentativo per dare adeguate e persuasive soluzioni ai problemi aperti al fine di evitare il ricorso ad ogni forma di lotta nella fase finale dell'anno scolastico con particolare riferimento ai periodi degli esami di Stato e alla relativa certificazione che rivestono una peculiare rilevanza sociale.

Testo vigente dal 1 giugno 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209~allegato-c-art6 · fonte del testo