[1]ALLEGATO C

[2]CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

[3]Confederazione sindacale: CISNAL. Organizzazione sindacale: CISNAL-Scuola.

[4]Premessa

[5]Le sottoscritte organizzazioni sindacali decidono autonomamente il presente codice di autoregolamentazione dello sciopero per allargare il consenso sociale alle iniziative sindacali, e per garantire i diritti degli alunni. L'efficacia del presente codice di comportamento sara' pienamente realizzata con l'assunzione e il rispetto di corrispondenti norme di corretto comportamento sindacale da parte della pubblica amministrazione.

[6]Art. 1. Diritto di sciopero

[7]Il diritto di sciopero costituisce un diritto costituzionalmente garantito. Esso si attua secondo le procedure previste dall'art. 11 della legge n. 93/1983 ed in conformita' ai principi fissati dal presente codice di autoregolamentazione; si esercita in piena liberta' e senza preventiva comunicazione individuale. L'esercizio del diritto di sciopero non costituisce assenza dal servizio e comporta solo la trattenuta della retribuzione corrispondente alla durata dello sciopero. In ogni caso, indipendentemente dall'adesione o meno alle iniziative di sciopero, resta fermo l'obbligo per il capo di istituto di preavvertire l'utenza di non essere in grado di garantire la vigilanza dei minori. Il capo di istituto che aderisce ad azioni di sciopero ha l'obbligo di preavvertire l'amministrazione di non essere in grado di garantire l'apertura e la chiusura degli edifici, nonche' la conservazione dei beni patrimoniali di pertinenza dell'istituto. Il personale ausiliario tenuto alla chiusura e all'apertura della scuola in caso di adesione allo sciopero deve dare preventiva comunicazione al capo di istituto. Le organizzazioni sindacali si riservano di indicare le modalita' atte a salvaguardare il patrimonio deperibile.

Testo vigente dal 1 giugno 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;209~allegato-c-art1 · fonte del testo