Art. 10 — Articolazione e risorse

L'Agenzia ha sede in Roma ed ha sedi periferiche all'estero, anche a carattere temporaneo. L'Agenzia svolge le proprie funzioni istituzionali secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita'. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento principalmente attraverso contributi dello Stato ed anche attraverso le seguenti entrate:

  • a)contributi delle regioni;
  • b)contributi di amministrazioni statali, regionali, locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attivita' promozionali;
  • c)proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonche' dalle attivita' di cui al comma 8 dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al netto dei costi inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica ivi indicata;
  • d)contribuzioni diverse e/o sponsorizzazioni. La misura del contributo statale e' determinata annualmente dalla legge finanziaria secondo le modalita' previste dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

Testo vigente dal 8 giugno 2006

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-06;207~art10 · fonte del testo