Art. 7 — Norma transitoria
In via transitoria e fino alla definizione della disciplina relativa alle prerogative sindacali nell'ambito dell'area negoziale dirigenziale, i dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle Organizzazioni Sindacali rappresentative dei soli dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile, a cui non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 46, comma 7-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, possono fruire, ai fini dello svolgimento dell'attivita' sindacale, di permessi giornalieri a titolo di congedo straordinario per gravi motivi, nei limiti dei 45 giorni annui previsti dalla normativa vigente.
Testo vigente dal 31 dicembre 2025
