[1]E' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella:

[2]Forze Armate

[3]2021

[4]2022

[5]2023

[6]Generale

[7]735,53 €

[8]1.164,48 €

[9]1.173,28 €

[10]Generale di corpo d'armata

[11]704,88 €

[12]1.115,96 €

[13]1.124,39 €

[14]Generale di divisione

[15]674,23 €

[16]1.067,44 €

[17]1.075,50 €

[18]Generale di brigata

[19]643,59 €

[20]1.018,92 €

[21]1.026,62 €

[22]Colonnello

[23]612,94 €

[24]970,40 €

[25]977,73 €

[26]Tenente colonnello

[27]582,29 €

[28]921,88 €

[29]928,84 €

[30]Maggiore

[31]551,65 €

[32]873,36 €

[33]879,96 € L'elemento retributivo di cui al comma 1 viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato e al grado rivestito, parametrando le misure annue su 12 mensilita'. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non e' stato corrisposto lo stipendio per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

Testo vigente dal 31 dicembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-12-04;204~art4 · fonte del testo