Art. 1 — Ambito di applicazione e durata
Ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, al personale dirigente delle Forze armate, a tal fine anche impiegando le risorse non utilizzate per l'accordo relativo al triennio 2018-2020.
Testo vigente dal 31 dicembre 2025
