Art. 11 — Commissione per le ricompense

Al sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, la commissione per le ricompense al personale del Corpo forestale dello Stato e' composta da:

  • a)il direttore generale del Corpo forestale dello Stato che la presiede;
  • b)il vice direttore generale del Corpo forestale dello Stato che la presiede in assenza del direttore generale del Corpo;
  • c)i dirigenti membri del consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato;
  • d)un numero di rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale tale da assicurare il rispetto dei criteri di pariteticita' nella commissione. Con proprio decreto, il Ministro per le politiche agricole definisce i criteri per la nomina, ogni due anni, dei rappresentanti sindacali di cui al comma 1, lettera d), tenendo conto del grado di rappresentativita' delle stesse, come risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale dell'amministrazione. La commissione per le ricompense al personale del Corpo forestale dello Stato si avvale della collaborazione di una segreteria, al cui funzionamento provvedera' l'amministrazione, composta da un contingente di personale non superiore a tre unita', alla quale viene preposto un appartenente al Corpo con qualifica non inferiore alla settima. Le spese di missione per lo svolgimento dell'attivita' della commissione e della segreteria sono a carico dell'amministrazione centrale del Corpo forestale dello Stato, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Testo vigente dal 25 giugno 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-05-27;201~art11 · fonte del testo