Art. 3
Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2, l'Istituto, anche sulla base di convenzioni con le amministrazioni pubbliche o con privati, svolge in particolare le seguenti attivita':
- a)rilevazione sistematica dei dati e delle informazioni nei settori di propria competenza relativi alle analisi strutturali, congiunturali e previsionali riguardanti la produzione, i mercati e i consumi in Italia e nell'Unione europea; nonche' elaborazione e divulgazione di dati informativi, anche in collaborazione con le altre fonti ufficiali esistenti nell'ambito del SIAN e del SISTAN, per gli operatori e per quanti svolgono attivita' di programmazione, monitoraggio e valutazione dell'intervento pubblico nei settori di competenza. In questo ambito, l'Istituto attua una sistematica divulgazione delle fonti informative;
- b)erogazione di servizi e di supporti informativi finalizzati alla trasparenza del mercato ed a favorire l'organizzazione della produzione agricola per adattarla alla domanda, nonche' servizi per la riduzione dei costi di produzione, per la promozione e la commercializzazione delle produzioni agroalimentari e l'integrazione della filiera produttiva; le attivita' di supporto per la stipula di accordi interprofessionali e in materia di riconoscimento e vigilanza degli organismi nazionali associativi e di certificazione;
- c)operazioni di riordino fondiario ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, nonche' le attivita' intese a realizzare il miglioramento delle aziende ai sensi dell'articolo 30 della legge 26 maggio 1965, n. 590, in particolare la prestazione di garanzia fidejussoria nelle operazioni di credito agrario agevolato e la concessione di finanziamenti agevolati per l'attuazione di interventi di miglioramento agrario. Per l'esercizio delle funzioni statali relative alle predette attivita', continuano ad applicarsi all'Istituto le norme previste per le amministrazioni dello Stato;
- d)assistenza tecnica e finanziaria per iniziative, in particolare, di innovazione tecnologica; orientamento e riconversione colturale con produzioni alternative e di valorizzazione dell'ambiente;
- e)gestione e attuazione di azioni volte a favorire la privatizzazione dei terreni pubblici suscettibili di utilizzazione agricola, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. L'Istituto, nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, puo' svolgere, anche sulla base di convenzioni con le amministrazioni competenti, compiti di predisposizione, gestione, valutazione, monitoraggio, assistenza tecnica e verifica dei risultati di programmi di intervento comunitari, nazionali e regionali. Inoltre, l'Istituto puo' promuovere, partecipare ed attuare azioni volte ad attivare gli strumenti operativi previsti dalla programmazione negoziata, cosi' come definiti dalla delibera CIPE 11 novembre 1998, n. 127/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1999, e successive modifiche ed integrazioni. Per lo svolgimento di attivita' di particolare rilievo, l'Istituto puo' stipulare accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche, pubbliche o private, nazionali o internazionali. In particolare, l'Istituto puo' partecipare, anche su richiesta delle Amministrazioni e di altri organismi competenti, ad iniziative nell'ambito della cooperazione con altri Paesi.
Testo vigente dal 28 maggio 2001
