Art. 6 — Decorazioni e stendardo del Corpo
Le decorazioni concesse allo stendardo del Corpo si appendono alla bandiera d'Istituto nelle forme consuete. Ulteriori decorazioni che saranno conferite al Corpo si intenderanno concesse «alla bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». Lo stendardo del Corpo, in uso fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, verra' decorosamente conservato nella sede della Scuola di formazione di base di cui al comma 2 dell'articolo 5.
Testo vigente dal 28 febbraio 2005
