Art. 3 — Requisiti per la designazione

I rappresentanti designati ai sensi dell'articolo 2 devono essere in possesso dei requisiti indicati nel comma 1, lettere a), b) e c), dell'articolo 5 della legge e devono essere iscritti all'albo da almeno cinque anni.

Testo vigente dal 19 luglio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-10;198~art3 · fonte del testo