Art. 11 — Accertamenti successivi

Il consiglio giudiziario ed il Consiglio superiore della magistratura, possono, con le forme definite con circolare del Consiglio superiore della magistratura, compiere accertamenti d'ufficio circa i requisiti per la nomina e l'ammissione al tirocinio, per il giudizio di idoneita' di cui all'articolo 4-bis della legge e per verificare l'insussistenza di cause di incompatibilita'.

Testo vigente dal 19 luglio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-10;198~art11 · fonte del testo