Art. 11 — Accertamenti successivi
Il consiglio giudiziario ed il Consiglio superiore della magistratura, possono, con le forme definite con circolare del Consiglio superiore della magistratura, compiere accertamenti d'ufficio circa i requisiti per la nomina e l'ammissione al tirocinio, per il giudizio di idoneita' di cui all'articolo 4-bis della legge e per verificare l'insussistenza di cause di incompatibilita'.
Testo vigente dal 19 luglio 2000
