Il Dipartimento per l'energia provvede alla definizione degli obiettivi, degli indirizzi e degli strumenti di attuazione della politica energetica e mineraria nazionale con particolare riferimento alle strategie di approvvigionamento, trasporto, distribuzione, trasformazione e uso dell'energia, promuovendo la competitivita', lo sviluppo energetico sostenibile e l'innovazione tecnologica. Il Dipartimento per l'energia si articola nei seguenti tre Uffici di livello dirigenziale generale:

  • a)Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche;
  • b)Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche;
  • c)Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica. Presso il Dipartimento per l'energia opera la Segreteria tecnica di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni. Costituiscono inoltre articolazione del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.

Testo vigente dal 17 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-11-28;197~art10 · fonte del testo