Art. 10 — Dipartimento per l'energia
Il Dipartimento per l'energia provvede alla definizione degli obiettivi, degli indirizzi e degli strumenti di attuazione della politica energetica e mineraria nazionale con particolare riferimento alle strategie di approvvigionamento, trasporto, distribuzione, trasformazione e uso dell'energia, promuovendo la competitivita', lo sviluppo energetico sostenibile e l'innovazione tecnologica. Il Dipartimento per l'energia si articola nei seguenti tre Uffici di livello dirigenziale generale:
- a)Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche;
- b)Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche;
- c)Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica. Presso il Dipartimento per l'energia opera la Segreteria tecnica di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni. Costituiscono inoltre articolazione del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.
Testo vigente dal 17 dicembre 2008
