L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, che prevede che agli esami di Stato per abilitazione all'esercizio della professione di biologo possono essere ammessi i laureati in scienze biologiche che hanno compiuto un tirocinio pratico annuale post-lauream, e' abrogato. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalle sessioni degli esami di Stato dell'anno 2001.

Testo vigente dal 25 maggio 2001

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-27;195~art1 · fonte del testo