Art. 3 — Riduzione dei termini dei procedimenti

Con i decreti di cui all'articolo 2 possono essere ridotti i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere o degli insediamenti produttivi e l'avvio dell'attivita'. Tale riduzione e' consentita, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, in misura non superiore al 50 per cento rispetto ai termini di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e puo' essere prevista in riferimento ai singoli procedimenti, ovvero rispetto a tutti i procedimenti necessari per la realizzazione dell'intervento, anche successivi all'eventuale svolgimento della conferenza di servizi. Nel caso in cui il termine sia gia' parzialmente decorso, la riduzione opera con riferimento al periodo residuo.

Testo vigente dal 27 ottobre 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2016-09-12;194~art3 · fonte del testo