Art. 2
L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Le prove d'esame del concorso consistono in tests culturali di livello, in una prova scritta in lingua italiana ed in prove orali di storia, geografia e matematica. 2. I tests culturali di livello sono destinati ad accertare le abilita' linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche, dei candidati. La prova scritta verte su argomenti di carattere generale e le prove orali sono contenute nei limiti dei programmi stabiliti per l'istruzione media superiore. 3. I tests culturali di livello ed il tema per la prova scritta sono assegnati dalla sottocommissione indicata al comma 3, lettera d), dell'art. 1. 4. Il concorrente che non supera i tests culturali di livello viene escluso dal concorso. 5. Superano la prova scritta i candidati che riportano almeno il voto di 10/20; superano le prove orali coloro che riportano, in ciascuna prova, almeno il voto di 12/20. Si considera attribuito dalla commissione il voto risultante dalla media aritmetica dei voti assegnati da ciascun membro in ciascuna prova. 6. I candidati, in sede di domanda di ammissione al concorso, possono richiedere di essere sottoposti anche ad una prova orale di conoscenza di una lingua estera scelta tra le seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco. La sottocommissione esaminatrice della prova di lingua estera e' quella indicata al comma 3, lettera d), dell'art. 1, integrata da un docente abilitato all'insegnamento della lingua estera oggetto dell'esame, o, in mancanza, da un ufficiale in servizio permanente qualificato conoscitore della lingua stessa. 7. La graduatoria del concorso si ottiene maggiorando il punto di merito complessivo, dato dalla somma della media aritmetica dei punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella prova scritta, di 0,25, 1 e 1,50 ventesimi, rispettivamente, per voti compresi tra 12 e 15 ventesimi, tra 15,01 e 18 ventesimi e superiori a 18 ventesimi conseguiti dal candicato nella prova di lingua estera. 8. Si applicano, in quanto compatibili con le norme del presente regolamento, le disposizioni contenute nel titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.".
Testo vigente dal 23 luglio 1990
