Art. 3
All'onere derivante dal presente decreto, valutato in Euro 560.170 a decorrere dall'anno 2006, si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 novembre 2005, n. 244. All'espletamento delle attivita' attribuite agli uffici di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 4-bis, comma 3, del regolamento introdotto dall'articolo 2, comma 3, si fa fronte mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente presso il Ministero della salute, anche prevedendo a tale fine opportuni piani di riallocazione delle risorse stesse.
Testo vigente dal 22 maggio 2006
