I contratti e gli atti di aggiudicazione definitiva, relativi alle procedure di vendita diretta di cui all'articolo 4, sono approvati dal direttore compartimentale del territorio entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'ufficio procedente di cui all'articolo 3, comma 1; nei casi previsti dall'articolo 3, comma 2, l'approvazione e' rimessa ai competenti organi dell'amministrazione interessata. Quando si tratti di beni mobili che per loro natura debbono essere immediatamente consegnati all'acquirente, l'ufficio procedente approva gli atti di aggiudicazione e i contratti, su delega del competente ufficio di cui al comma 1. I termini per gli adempimenti di competenza da parte della ragioneria provinciale dello Stato, in ordine agli atti di approvazione e ai relativi contratti adottati dall'Amministrazione finanziaria in materia, sono fissati in trenta giorni dal ricevimento degli atti medesimi. Il termine puo' essere interrotto per una sola volta, qualora la ragioneria richieda chiarimenti o elementi integrativi della documentazione prodotta, e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. I medesimi termini si applicano agli adempimenti di competenza degli uffici centrali del bilancio per le procedure di alienazione curate direttamente dalle amministrazioni centrali ai sensi del presente regolamento.

Testo vigente dal 23 maggio 2001

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-13;189~art5 · fonte del testo