Art. 11 — Commissione per l'accesso

Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilita' dell'azione amministrativa, la Commissione per l'accesso, di cui all'articolo 27 della legge:

  • a)esprime pareri per finalita' di coordinamento dell'attivita' organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge, nonche', ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso;
  • b)decide i ricorsi di cui all'articolo 12. Il Governo puo' acquisire il parere della Commissione per l'accesso ai fini dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, delle sue modificazioni e della predisposizione di normative comunque attinenti al diritto di accesso. Presso la Commissione per l'accesso opera l'archivio degli atti concernenti la disciplina del diritto di accesso previsti dall'articolo 24, comma 2, della legge. A tale fine, i soggetti di cui all'articolo 23 della legge trasmettono per via telematica alla Commissione per l'accesso i suddetti atti e ogni loro successiva modificazione.

Testo vigente dal 18 maggio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-12;184~art11 · fonte del testo