Art. 1 — Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

  • a)per danno biologico, si intende la lesione di carattere permanente all'integrita' psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attivita' quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito;
  • b)per danno morale, si intende il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in se' considerato;
  • c)per aggravamento fisico, si intende lo stato della menomazione dell'integrita' psico-fisica complessiva derivante dall'evoluzione peggiorativa della patologia da cui e' conseguita l'invalidita' gia' riconosciuta ed indennizzata, nonche' da ogni altra patologia per la quale risulti accertata una correlazione eziopatogenetica per interdipendenza o la cui insorgenza risulti determinata da cure praticate per la patologia gia' riconosciuta.

Testo vigente dal 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-10-30;181~art1 · fonte del testo