Art. 3 — Patrimonio dell'ente
Il patrimonio della Fondazione e' costituito dal patrimonio dell'ente pubblico «Fondazione Il Vittoriale degli Italiani». L'organo di revisione verifica che l'inventario sia redatto entro sessanta giorni dalla avvenuta trasformazione e che sia conferita distinta evidenziazione ai beni la cui gestione o conservazione costituiva lo scopo istituzionale dell'ente pubblico. Negli inventari patrimoniali della Fondazione derivante dalla trasformazione sono distintamente elencati i beni che provengono dall'ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione. I beni di cui al comma 1, la cui gestione o conservazione costituisce lo scopo istituzionale della Fondazione, permangono destinati a tale finalita' e sono assoggettati al disposto degli articoli 10, comma 1, e 12, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Oltre alle predette disposizioni di tutela, ogni atto di alienazione o di trasferimento di diritti reali relativi ai beni facenti parte del patrimonio della Fondazione, e che siano strumentali al perseguimento del suo scopo istituzionale, e' sottoposto a specifica autorizzazione del Ministero vigilante.
Testo vigente dal 15 dicembre 2009
