Art. 9 — Forme di collaborazione tra Stato e autonomie territoriali
Il prefetto, quale titolare dell'Ufficio territoriale del Governo, promuove tutte le possibili forme di collaborazione interistituzionale tra lo Stato e le autonomie territoriali, nel rispetto dei principi delineati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Ai fini di cui al comma 1, il prefetto si avvale anche dell'ufficio per le relazioni con il pubblico che, in stretto raccordo con gli altri analoghi uffici per le relazioni con il pubblico, garantisce circolarita' e diffusione delle informazioni tra tutti i soggetti pubblici presenti nella provincia.
Testo vigente dal 17 maggio 2006
