Art. 7 — Intervento sostitutivo del prefetto
Qualora il prefetto venga a conoscenza di disfunzioni o anomalie nell'attivita' amministrativa di un ufficio periferico dello Stato, tali da poter arrecare un grave pregiudizio alla qualita' dei servizi resi alla collettivita', provvede ad acquisire ogni elemento conoscitivo utile al fine di esperire una preventiva attivita' di mediazione con i soggetti interessati. Laddove in sede di mediazione non sia stata raggiunta una intesa con gli uffici coinvolti diretta ad eliminare le disfunzioni o anomalie indicate al comma 1, il prefetto convoca la Conferenza permanente per un esame della situazione e per l'individuazione delle misure necessarie ad evitare il grave pregiudizio alla qualita' dei servizi resi alla collettivita' anche ai fini del rispetto della leale collaborazione con le autonomie territoriali. Sia in sede di conferenza di cui al comma 2, che con interventi diretti, il prefetto invita, ove occorra, il responsabile dell'ufficio amministrativo periferico dello Stato interessato ad adottare i provvedimenti necessari, assegnando per l'adempimento un congruo termine. In caso di inottemperanza, il prefetto, al fine di provvedere direttamente, richiede l'assenso del Ministro competente, informando contestualmente il Presidente del Consiglio dei Ministri. Una volta acquisito l'assenso, il prefetto, previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari. Laddove il Ministro competente non abbia manifestato il proprio assenso nei trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' deferire, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la questione al Consiglio dei Ministri, che, tenuto conto degli interessi pubblici coinvolti, puo' autorizzare l'intervento sostitutivo del prefetto.
Testo vigente dal 17 maggio 2006
