Art. 5 — Disposizioni finali e transitorie
Con uno o piu' decreti del direttore della Direzione generale per la motorizzazione sono stabilite:
- a)le modalita' di svolgimento delle attivita' di rilascio del codice identificativo del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato e del centro di raccolta, e di abilitazione del collegamento telematico con il CED, da completare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- b)le modalita' per la graduale implementazione e ottimizzazione delle procedure telematiche previste dal presente regolamento, da completare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il registro unico e' avviato il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1, lettera b). Con decreto del direttore della Direzione generale per la motorizzazione, da adottare entro il termine di cui al comma 1, lettera b), previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono attribuite le funzioni e i compiti ai soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali, nonche' definiti i periodi di conservazione e le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la tutela dei dati medesimi.
Testo vigente dal 21 novembre 2022
